Nel caso in cui sia indispensabile, a norma di legge, autenticare foto, firme o documenti, si deve ricorcare che:
- gli Uffici Comunali non sono competenti nei confronti della Amministrazione Giudiziaria
- le foto possono essere autenticate esclusivamente per procedimenti che comportino il rilascio da parte di pubblica amministrazione di un documento di riconoscimento e deve richiederne l'autenticazione il diretto interessato, munito di documento di riconoscimento. L'autentica di fotografia può essere sostituita, a richiesta dell'interessato, dalla "legalizzazione", che non è soggetta all'imposta di bollo
- per le autentiche di copie è necessario produrre il documento originale
- in ogni caso, si dovrà dichiarare l'uso cui l'autenticazione è destinata per una corretta applicazione della imposta di bollo, alla quale le autenticazioni sono sottoposte a norma di legge.