Dal primo gennaio 2020, con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è stata ridisciplinata integralmente l’IMU (art. 1, commi da 739 a 783).
- Il presupposto impositivo dell’imposta è il possesso di immobili;
- Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- Per il 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2019;
- Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune entro il 31.luglio 2020.
- Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
Ai sensi dell'art.177 del decreto-legge 34/2020 "Decreto Rilancio", per l'anno 2020, sono esentati dal pagamento dell'acconto IMU:
"a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività".